CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA

CALTANISSETTA

Ufficio Brevetti e Marchi

H HOMEPAGE    

J PROPRIETA’ INTELLETTUALE

]PAGINA INIZIALE BREVETTI E MARCHI

 

 

CALTANISSETTA

Corso Vittorio Emanuele, 38 - C.A.P.93100

Tel.0934530623 - 0934530641

Fax 0934530641 - 0934653111

E-Mail patlibsicilia@cl.camcom.it

www.cameracommercio.cl.it

 

 

BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

 

(Deposito di una pratica in formato cartaceo)

 

 

AVVERTENZE:

-          Prima di procedere alla preparazione della documentazione da presentare, è necessario che nel vostro personal computer sia installato anche il programma Adobe Reader scaricabile gratuitamente  Adobe Reader http://www.adobe.it/products/acrobat/readstep2.html

-          Tutta la documentazione da presentare deve essere prodotta in formato cartaceo, a mezzo macchina da scrivere o elaboratore elettronico, leggibile anche da apparecchiature di scansione.

 

 

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE

 

 

COME SI PREPARA LA PRATICA CARTACEA

DA PRESENTARE ALLA

CAMERA DI COMMERCIO

 

COSA FARE    e     COME FARE

 

 

MODULO RICHIEDENTE

 

 

 

 

DOMANDA DI CONCESSIONE SULL'APPOSITO MODULO RICHIEDENTE, da compilare usando la tastiera (pdf editabile), in UNA COPIA (Pagine 1, 2 e 3). Se gli spazi del MODULO A non risultano sufficienti si devono utlizzare uno o più fogli FOGLIO AGGIUNTIVO

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

La domanda (MODULO RICHIEDENTE) e l’eventuale FOGLIO AGGIUNTIVO non possono essere modificati nella loro configurazione originale e debbono essere compilati e stampati, mantenendo le stesse dimensioni e gli stessi margini, su fogli di carta formato A4.

La domanda (MODULO RICHIEDENTE) e l’eventuale FOGLIO AGGIUNTIVO MODULO, la DESCRIZIONE e le RIVENDICAZIONI debbono essere firmati dal richiedente, nell’appositi spazi indicati.

La domanda può essere depositata a mano presso la CAMERA DI COMMERCIO - Ufficio brevetti dall’interessato direttamente o tramite una persona munita di delega scritta come da FAC-SIMILE DELEGA.

La persona eventualmente delegata dovrà presentarsi presso l'Ufficio ricevente munita di apposita delega in carta semplice, con firma del richiedente non autenticata, basta allegare la fotocopia di un documento di identità. La persona delegata deve farsi riconoscere a mezzo di un proprio documento di identità personale.

 

Il deposito della domanda richiede un tempo medio di quarantacinque minuti, per il controllo e la registrazione informatica dei documenti e per l’apposizione delle firme da parte del richiedente (o delegato) e del funzionario della Camera di Commercio, in reciproca presenza.

 

 

RIASSUNTO

 

 

 

RIASSUNTO FAC-SIMILE RIASSUNTO,  da compilare usando la tastiera, in UNA COPIA , il riassunto consiste in un breve testo che ha solo fini di informazione tecnica, senza scendere nei particolari che vanno inseriti nella DESCRIZIONE (vedasi sotto). Il RIASSUNTO deve essere scritto a macchina o videoscrittura, su fogli Formato A4, su una sola facciata, lasciando i margini superiore, inferiore, destro e sinistro di cm. 2,5.

 

 

 

DESCRIZIONE

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE dell’oggetto che si vuole brevettare,da compilare usando la tastiera, in UNA COPIA e formata da una o più pagine, secondo le esigenze, come da   FAC-SIMILE DESCRIZIONE, scritta a macchina o videoscrittura, su fogli Formato A4, su una sola facciata, lasciando i margini superiore, inferiore, destro e sinistro di cm. 2,5.

 

 

 

RIVENDICAZIONI

 

 

 

 

RIVENDICAZIONI delle caratteristiche dell’oggetto che si vuole brevettare,da compilare usando la tastiera, in UNA COPIA e formata da una o più pagine, secondo le esigenze, come da FAC-SIMILE RIVENDICAZIONI scritte a macchina o videoscrittura, su fogli Formato A4, su una sola facciata.

 

Le RIVENDICAZIONI debbono essere scritte in lingua italiana e accompagnate da una traduzione in lingua inglese FAC-SIMILE RIVENDICAZIONI INGLESE.

L’assenza della traduzione in lingua inglese comporta il pagamento di un Diritto pari a Euro 200,00 in aggiunta ai DIRITTI DI DEPOSITO (vedasi sotto).

 

 

 

DISEGNI

 

 

 

 

?DISEGNI, in UNA COPIA e formata da una o più pagine, secondo le esigenze, tracciati a penna nera, su fogli                                bianchi Formato A4, lasciando, per ciascun lato, un margine di cm. 2,5 su tutti i lati, come da ESEMPIO;

 

 

DESIGNAZIONE DELL’INVENTORE

(non obbligatoria)

 

 

 

DESIGNAZIONE DELL'INVENTORE (NON OBBLIGATORIA - da produrre solo nel caso  in cui oltre al richiedente vi siano altre persone che hanno partecipato allo studio del trovato che si vuole brevettare), in una copia, come da FAC-SIMILE DESIGNAZIONE scritta a macchina o videoscrittura, su fogli Formato A4, al massimo 25 righe di scrittura per pagina, lasciando all’incirca gli stessi margini di un foglio uso bollo. Trattasi di un atto con il quale il richiedente dichiara le generalità dell’inventore effettivo che viene così designato.L’inventore designato deve esprimere l’accettazione della designazione medesima.

Questo documento è soggetto all’imposta di bollo di Euro 16,00 (marca da bollo)

 

 

 

DIRITTI DI DEPOSITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I DIRITTI DI DEPOSITO VANNO PAGATI SUBITO DOPO IL DEPOSITO, TRAMITE APPOSITO MODELLO F24,

 

 

IMPORTI PREVISTI – MODALITA’ DI CALCOLO DELL’IMPORTO DA PAGARE

 

L’importo da pagare varia in funzione del numero di pagine della documentazione allegata alla domanda – escluso il modulo di domanda. Quindi, il numero totale di pagine si ottiene eseguendo la seguente addizione:

 

RIASSUNTO +

Pagine DESCRIZIONE +

Pagine RIVENDICAZIONI +

Tavole o fogli DISEGNI =

--------------------

NUMERO TOTALE DELLE PAGINE

 

-          Se il numero non supera 10 pagine, l’importo è pari a   Euro 120,00 (*)(**)

 

-          Se il numero supera 10 pagine ma non 20, l’importo è pari a   Euro 160,00 (*)(**)

 

 

-          Se il numero supera 20 pagine ma non 50, l’importo è pari a   Euro 400,00 (*)(**)

 

-          Se il numero supera 50 pagine, l’importo è pari a   Euro 600,00 (*)(**)

 

-          (*) Nel caso in cui le rivendicazioni siano di numero superiore a dieci, per ogni rivendicazione oltre la decima l’importo dei DIRITTI DI DEPOSITO da pagare aumenta di Euro 45,00.

 

-          (**) Nel caso in cui le rivendicazioni vengano presentate soltanto in lingua italiana     ( cioè senza la traduzione in lingua inglese)  l’importo dei DIRITTI DI DEPOSITO da pagare aumenta di Euro 200,00.

 

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DIRITTI PER MANTENERE IN VITA IL BREVETTO OLTRE IL QUARTO ANNO (comunque dopo il rilascio del brevetto)

 

-          Quinto anno = Euro 60,00

-          Sesto anno = Euro 90,00

-          Settimo anno = Euro 120,00

-          Ottavo anno = Euro 170,00

-          Nono anno = Euro 200,00

-          Decimo anno = Euro 230,00

-          Undicesimo anno = Euro 310,00

-          Dodicesimo anno = Euro 410,00

-          Tredicesimo anno = Euro 530,00

-          Quattordicesimo anno = Euro 600,00

-          Dal Quindicesimo al Ventesimo anno = Euro 650,00 annui

 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, euro 40,00 sul c.c.p.n.00243931 intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta,

- utilizzando un normale bollettino postale

 

In alternativa, si può effettuare il versamento direttamente tramite POS (con carta di credito o carta bancomat)  presso la Camera di Commercio   

 

 

 

ORARIO PER LA PRESENTAZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

 

tutti i giorni,

dal lunedì al venerdì,

dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Per motivi organizzativi, è OBBLIGATORIO fissare un appuntamento

Chiamando il numero telefonico 0934530623

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONARIO RESPONSABILE : Sig.Giovanni SAVARINO

 

 

 

 

 

 

ALTRE NOZIONI SUI BREVETTI NAZIONALI

 

(CODICE DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE – Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30)

 

 

Che cosa è un modello di utilità

 

Il modello di utilità è un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego.

 

Che cosa sono i disegni o modelli

 

Per disegno o modello s’intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte, quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei colori, dei contorni, della forma, della stuttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

 

Che cosa è una nuova varietà vegetale

 

La nuova varietà vegetale è una varietà vegetale nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti.

 

Che cosa è una topografia di prodotto a semiconduttori

 

La topografia di prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori. In tale serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

 

Requisiti per la brevettabilità

 

I requisiti per ottenere un brevetto d'invenzione sono:

 

   * novità: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;

 

   * attività inventiva: il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo; tale requisito è sostituito, nella caso di modello di utilità, dalla "particolare efficacia o comodità di applicazione";

 

   * applicazione industriale: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;

 

·         liceità: il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

 

Al fine di agevolare la verifica del requisito della novità, è possibile effettuare apposita ricerca rivolgendosi ad uno dei Centri di Informazione esistenti in tutto il territorio nazionale. In Sicilia vi è il Centro di Informazione Brevettuale PATLIB SICILIA di Caltanissetta, il quale dispone del collegamento alla banca dati nazionale dei Brevetti ed è in grado di estendere la ricerca anche a livello Europeo e Internazionale.

 

E' POSSIBILE RICEVERE INFORMAZIONI:

   Telefonando ai numeri: 0934530623 - 0934530641

  Via Fax al numero: 0934530641 - 093422151

   All'indirizzo E-mail :   giovanni.savarino@cl.camcom.it

   Oppure personalmente, recandosi presso la sede del Centro presso la Camera di Commercio di

   Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele, 38 - 3° piano –

   tutti i  giorni , dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

   ed il martedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,30

 

 

Non sono peraltro considerate invenzioni:

 

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;

 

- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;

 

- le presentazioni di informazioni;

 

- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

 

Titolarità del brevetto

 

Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione o del modello o ai suoi aventi causa.

 

Se la realizzazione dell'idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto, e a tale scopo retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all'autore del ritrovato è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore; se peraltro pur essendoci rapporto di lavoro, l'attività inventiva non è l'oggetto di tale rapporto, il lavoratore-inventore ha diritto anche ad un equo premio; se il trovato sia stato realizzato da un lavoratore dipendente nel settore di attività dell'azienda, ma al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha solo un diritto di prelazione.

 

 

Come si ottiene

Ogni domanda per invenzione o modello di utilità deve avere ad oggetto un solo trovato ed è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui i primi 90 giorni, assolutamente inderogabili, riservati all'autorità militare per verificare il proprio interesse sul trovato. Il titolare può decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda, per cui, trascorsi i 90 giorni suddetti, ai quali non è possibile rinunciare, la domanda diventa visibile.

 

Gli aventi diritto residenti nel territorio dello Stato non possono depositare direttamente all'estero alcuna domanda di brevetto senza l'autorizzazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che deve acquisire il parere dell'autorità militare, né prima che sia trascorso il periodo di segretezza inderogabile di 90 giorni dal deposito italiano.

 

Il richiedente può presentare domanda personalmente ovvero eleggere un rappresentante che, nel caso di invenzioni e modelli di utilità, deve essere scelto tra i consulenti in proprietà intellettuale, iscritti in apposito albo professionale tenuto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi albi.

 

I richiedenti residenti all'estero, qualora non intendano avvalersi di un rappresentante, devono comunque eleggere un domicilio in Italia ai fini dell'invio della corrispondenza.

 

La legge consente a chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità da far valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo parzialmente.

 

Le domande vengono esaminate dall'Ufficio secondo l'ordine cronologico al quale si può derogare solo in caso di vertenza giudiziaria in atto, comprovata dalla relativa iscrizione in ruolo.

 

L'Ufficio effettua un esame amministrativo ed un esame tecnico (non di novità) al quale può seguire il rilascio del brevetto o una richiesta

interlocutoria, cui l'interessato deve rispondere entro 60 giorni prorogabili fino a sei mesi.

 

Al termine della fase interlocutoria l'Ufficio provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto.

 

Avverso quest'ultimo provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento.

 

La Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio, prevista dall'art. 71 del R.D. 1127 del 29 giugno 1939, è un organo di giurisdizione speciale al quale si applicano le norme del diritto processuale civile.

Tale Commissione, nominata con decreto del Ministro delle Attività Produttive, è composta di cinque membri: tre scelti tra i magistrati, di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, di cui uno con funzioni di Presidente, e due tra i professori universitari di materie giuridiche.

 

La Commissione decide i ricorsi con sentenze contro le quali è possibile proporre appello alla Corte Suprema di Cassazione per motivi di legittimità.

 

Possibilità di rivendicare una priorità

 

Chiunque abbia depositato domanda di brevetto presso uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi può presentare analoga domanda presso un altro Stato aderente, ottenendo che la valutazione della novità sia fatta alla data di presentazione della prima domanda.

 

La rivendicazione della priorità va effettuata contestualmente alla domanda di brevetto o al massimo entro i due mesi successivi, purché non si eccedano i dodici mesi dalla data di priorità rivendicata.

 

Essa deve contenere le indicazioni relative agli estremi del primo deposito e la relativa documentazione, accompagnata da una traduzione in lingua italiana; tale documentazione, qualora non sia depositata insieme alla rivendicazione della priorità, deve essere trasmessa entro sei mesi dal deposito della domanda.

 

Nullità e decadenza del brevetto

 

Il brevetto è nullo se:

   * è privo dei requisiti richiesti;

   * rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità;

   * la descrizione non è sufficientemente chiara e completa;

   * l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;

   * il titolare non aveva diritto ad ottenerlo.

 

Il brevetto decade se:

   * non vengono corrisposte le tasse entro i termini;

   * il trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

 

Come si brevetta una varietà vegetale

 

La domanda di brevetto per nuova varietà vegetale deve essere depositata esclusivamente alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Roma – Ufficio Brevetti -  direttamente o a mezzo del servizio postale o con altro idoneo mezzo.

 

Essa deve contenere:

   * la denominazione che il richiedente intende dare alla varietà vegetale, conforme alle prescrizioni di legge;

   * ogni elemento utile ai fini dell'esame della domanda, oltre agli altri documenti previsti per ogni tipo di invenzione;

 

 La documentazione è accessibile al pubblico dopo 90 giorni dal deposito della domanda; chiunque ne abbia interesse può formulare osservazioni che vengono inoltrate al richiedente per eventuali controdeduzioni.

 

Trascorsi sei mesi dal deposito, o comunque quando la domanda è in regola, ne viene trasmessa copia completa al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali che ha l'incarico di far effettuare gli accertamenti tecnici in merito ai requisiti di brevettabilità previsti dalla legge.

L'esito di tali accertamenti viene sottoposto al parere di una Commissione interministeriale che esprime parere vincolante in ordine al rilascio o al rifiuto del brevetto.

 

Come si registra una topografia di prodotto a semiconduttori

 

Per "prodotto a semiconduttori" si intende un prodotto finito o intermedio:

   * consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;

   * che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;

   * destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

 

Per "topografia" di un prodotto a semiconduttori si intende una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori, nella quale serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

 

Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore, che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.

 

Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui sopra.

 

La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.

 

Per ottenere la registrazione di una topografia di prodotto a semiconduttori è necessario corredare la domanda con:

 

   * i disegni e una documentazione che consenta l'identificazione della topografia;

   * una dichiarazione attestante la data eventuale del primo atto di sfruttamento commerciale;

   * la ricevuta di versamento delle tasse d'esame.

 

La documentazione relativa a tali istanze diventa pubblica dal giorno della registrazione a meno che il titolare non ne chieda il differimento fino al primo sfruttamento commerciale e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla registrazione.

 

Che cosa è un certificato di protezione complementare e come si ottiene

 

Il certificato di protezione complementare è il titolo in forza del quale si prolunga la durata dell'esclusiva brevettuale limitatamente al prodotto medicinale o fitosanitario ottenuto dal brevetto, al fine di far recuperare il tempo intercorso tra la data della domanda di brevetto e l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto.

 

Esso ha una validità, decorrente dal termine di scadenza del brevetto, pari al periodo compreso tra la data della domanda di brevetto e l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto detratti 5 anni, ma comunque non può avere durata superiore a 5 anni.

 

Le relative istanze devono essere inviate esclusivamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi entro e non oltre sei mesi dalla data del primo decreto di autorizzazione all'immissione in commercio o, qualora questo risalga ad una data antecedente la concessione del brevetto, entro e non oltre sei mesi dalla concessione.

 

All'istanza devono essere allegate:

* copia del brevetto cui si fa riferimento con la dichiarazione del richiedente che esso è ancora in vigore;

   * copia del decreto del Ministero della Salute di autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco o del fitosanitario;

   * ricevuta del versamento della tassa prescritta.

 

Qualora la prima autorizzazione sia stata rilasciata in un altro Stato dell'Unione Europea, oltre alla copia del decreto italiano occorre consegnare anche la copia della Gazzetta Ufficiale di tale Stato in cui è stata pubblicata la suddetta autorizzazione.

 

Tasse di concessione governativa

 

I residenti all'estero possono provvedere al suddetto pagamento mediante vaglia postale internazionale intestato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Per quanto concerne le invenzioni, all'atto della domanda devono essere pagate le tasse relative alla domanda stessa ed alle prime tre annualità; le successive annualità, fino al momento del rilascio del brevetto, dovranno essere corrisposte entro 4 mesi dalla data di tale rilascio; le successive tasse annuali dovranno essere corrisposte in anticipo entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda.

Trascorsi i termini sopra indicati il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa.

Gli attestati di versamento di volta in volta effettuati dovranno essere presentati ad una Camera di Commercio oppure inviati direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Ufficio G5, via Molise, 19 - 00187 Roma