CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA

CALTANISSETTA

Ufficio Brevetti e Marchi

H HOMEPAGE    

J PROPRIETA’ INTELLETTUALE

]PAGINA INIZIALE BREVETTI E MARCHI

 

 

CALTANISSETTA

Corso Vittorio Emanuele, 38 - C.A.P.93100

Tel.0934530623 - 0934530641

Fax 0934530641 - 0934653111

E-Mail patlibsicilia@cl.camcom.it

www.cameracommercio.cl.it

 

 

 

DISEGNI E MODELLI

(Deposito di una pratica in formato cartaceo)

 

 

 

AVVERTENZE:

-          Prima di procedere alla preparazione della documentazione da presentare, è necessario che nel vostro personal computer sia installato anche il programma Adobe Reader scaricabile gratuitamente  Adobe Reader http://www.adobe.it/products/acrobat/readstep2.html

-          Tutta la documentazione da presentare deve essere prodotta in formato cartaceo, a mezzo macchina da scrivere o elaboratore elettronico, leggibile anche da apparecchiature di scansione.

 

 

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE

 

 

COME SI PREPARA LA PRATICA CARTACEA

DA PRESENTARE ALLA

CAMERA DI COMMERCIO

 

COSA FARE  e COME FARE

 

 

MODULO RICHIEDENTE

 

 

 

 

DOMANDA DI REGISTRAZIONE SULL'APPOSITO MODULO RICHIEDENTE, in UNA COPIA (Pagine 1,2 e 3) da compilare usando la tastiera (pdf editabile) e, solo se necessario, il foglio aggiuntivo FOGLIO AGGIUNTIVO

 

La domanda (MODULO RICHIEDENTE) e l’eventuale FOGLIO AGGIUNTIVO non possono essere modificati nella loro configurazione originale e debbono essere compilati e stampati, mantenendo le stesse dimensioni e gli stessi margini, su fogli di carta formato A4.

La domanda (MODULO RICHIEDENTE) e gli eventuali FOGLIO AGGIUNTIVO, nonché le eventuali DESCRIZIONE e RIVENDICAZIONI (facoltative) debbono essere firmate dal richiedente, nell’appositi spazi indicati.

La domanda può essere depositata a mano presso la CAMERA DI COMMERCIO- Ufficio brevetti dall’interessato direttamente o tramite una persona munita di delega scritta come da FAC-SIMILE DELEGA.

La persona eventualmente delegata dovrà presentarsi presso l'Ufficio ricevente munita di apposita delega in carta semplice, con firma del richiedente non autenticata.

Il deposito della domanda richiede un tempo medio di quarantacinque minuti, per il controllo e la registrazione informatica dei documenti e per l’apposizione delle firme da parte del richiedente (o delegato) e del funzionario della Camera di Commercio, in reciproca presenza.

 

 

DESCRIZIONE

(non obbligatoria)

 

 

DESCRIZIONE (non obbligatoria) del disegno o modello che si vuole registrare, in una copia, come da FAC-SIMILE DESCRIZIONE, scritta a macchina o videoscrittura, su fogli Formato A4, al massimo 25 righe di scrittura per pagina, lasciando all’incirca gli stessi margini di un foglio uso bollo;

 

 

 

RIVENDICAZIONI

(non obbligatorie)

 

 

RIVENDICAZIONI (non obbligatorie) del disegno o modello che si vuole registrare, in una copia, come da FAC-SIMILE RIVENDICAZIONI, scritta a macchina o videoscrittura, su fogli Formato A4, al massimo 25 righe di scrittura per pagina, lasciando all’incirca gli stessi margini di un foglio uso bollo;

 

 

DISEGNI

 

 

 

 

? DISEGNI o FOTOGRAFIE o CAMPIONI, in una copia, come da FAC-SIMILE DISEGNI su fogli Formato A4, lasciando, per ciascun lato, un margine di due centimetri;

 

DESIGNAZIONE DELL’INVENTORE

(non obbligatoria)

 

 

 

 

DESIGNAZIONE DELL'INVENTORE, (NON OBBLIGATORIA) - da produrre solo nel caso      in cui il richiedente è una persona diversa dall’inventore o comunque se vi  siano più inventori dello stesso disegno o modello), in una copia, come da FAC-SIMILE DESIGNAZIONE scritta a macchina o videoscrittura, su fogli Formato A4, al massimo 25 righe di scrittura per pagina, lasciando all’incirca gli stessi margini di un foglio uso bollo. Trattasi di un atto con il quale il richiedente dichiara le generalità dell’inventore effettivo che viene così designato.

Questo documento è soggetto all’imposta di bollo di Euro 16,00 (marca da bollo)

 

 

 

DIRITTI DI DEPOSITO

 

 

 

 

I DIRITTI DI DEPOSITO VANNO PAGATI SUBITO DOPO IL DEPOSITO, TRAMITE APPOSITO MODELLO F24

 

IMPORTI PREVISTI:

Per il primo quinquennio di vita del Disegno o Modello

 

- Se la registrazione riguarda un solo disegno o modello, l’importo da pagare è pari a   Euro 100,00

 

- Se la registrazione riguarda un deposito multiplo di disegni o modelli, l’importo da pagare è pari a   Euro 200,00

 

-------------------------------

DIRITTI PER MANTENERE IN VITA (Prorogare) LA REGISTRAZIONE OLTRE IL QUINTO ANNO (comunque dopo il rilascio dell’attestato di registrazione)

 

-          Secondo quinquennio di vita di un disegno o modello singolo o multiplo = Euro 30,00

-          Terzo quinquennio di vita di un disegno o modello singolo o multiplo = Euro 50,00

-          Quarto quinquennio di vita di un disegno o modello singolo o multiplo = Euro 70,00

-          Quinto quinquennio di vita di un disegno o modello singolo o multiplo = Euro 80,00

 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA

 

 

ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, euro 40,00 sul c.c.p.n.00243931 intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta,

- utilizzando un normale bollettino postale

 

In alternativa, si può effettuare il versamento direttamente tramite POS (con carta di credito o carta bancomat)  presso la Camera di Commercio   

 

 

 

ORARIO PER LA PRESENTAZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

 

tutti i giorni,

dal lunedì al venerdì,

dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Per motivi organizzativi, è OBBLIGATORIO fissare un appuntamento

Chiamando il numero telefonico 0934530623

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONARIO RESPONSABILE : Sig.Giovanni SAVARINO

 

 

 

 

 

ALTRE NOZIONI SUI DISEGNI O MODELLI

(CODICE DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE – Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30)

 

 

 

REQUISITI DI REGISTRABILITA’

 

NOVITA’ - Un disegno o modello e' nuovo se nessun disegno o modello identico e' stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorita', anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Al fine di agevolare la verifica del requisito della novità, è possibile effettuare apposita ricerca rivolgendosi ad uno dei Centri di Informazione esistenti in tutto il territorio nazionale. In Sicilia vi è il Centro di Informazione Brevettuale PATLIB SICILIA di Caltanissetta il quale dispone del collegamento alla banca dati nazionale dei Disegni e Modelli (già brevetti per modello ornamentale).

 

CARATTERE INDIVIDUALE - Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima.

Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di liberta' di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

 

COSA SI INTENDE PER DIVULGAZIONE - Il disegno o modello si considera divulgato se e' stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se e' stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunita', nel corso della normale attivita' commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima.

Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

Non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtu' di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorita', nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

Non costituisce altresi' divulgazione, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorita', se cio' risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.

 

ESCLUSIONI DALLA REGISTRABILITA’ - Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o al quale e' applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo

che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novita' e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

 

TITOLARITA’ DEL DIRITTO

 

I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.

Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello e ai suoi aventi causa.

Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione del disegno o modello spetti a persona diversa da chi abbia presentato la domanda, tale persona puo', se la registrazione non sia stata ancora effettuata ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta:

a) assumere a proprio nome la domanda di registrazione rivestendo a tutti gli effetti la qualita' di richiedente;

b) depositare una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza risale alla data di deposito o di priorita' della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti;

c) ottenere il rigetto della domanda.

Se la registrazione sia stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi puo' a sua scelta:

a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione;

b) far valere la nullita' della registrazione effettuata a nome di chi non ne aveva diritto.

 

NULLITA’ DELLA REGISTRAZIONE

 

La registrazione e' nulla:

a) se il disegno o modello non possiede i requisiti di registrabilità previsti dalla legge;

b) se il disegno o modello e' contrario all'ordine pubblico o al buon costume;

c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso della facolta' di chiedere il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione;

d) se il disegno o modello e' in conflitto con un disegno e modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorita', dopo la data di quest'ultima ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria o nazionale ovvero per effetto della relativa domanda;

e) se il disegno o modello e' tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;

f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

La nullita' della registrazione effettuata in violazione di altra registrazione puo' essere fatta valere solo dall'avente diritto.

La nullita' della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori puo' essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.

3. La nullita' della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere fatta valere unicamente dall' interessato alla utilizzazione.

 

 

NOZIONI SUI BREVETTI

 

Che cosa è un brevetto

 

Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.

 

Possono costituire oggetto di brevetto:

 

   * le invenzioni industriali;

   * i modelli di utilità;

   * le nuove varietà vegetali;

   * le topografie di prodotto a semiconduttori (registrazione).

 

Il monopolio decorre dalla data di presentazione della domanda e dura 20 anni per le invenzioni e 10 per i modelli di utilità.

 

Per le nuove varietà vegetali i diritti esclusivi inerenti al brevetto durano 15 anni dalla concessione del brevetto stesso (30 anni nel caso di piante a fusto legnoso).

 

Per le topografie di prodotti a semiconduttori i diritti esclusivi ottenuti con la registrazione durano 10 anni dalla prima delle seguenti date:

 

* la fine dell'anno civile in cui è avvenuto il primo sfruttamento

     commerciale;

* la fine dell'anno civile in cui è stata presentata la domanda.

 

Che cosa è un'invenzione

 

L'invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale. Essa può riguardare un prodotto o un procedimento.

 

Che cosa è un modello di utilità

 

Il modello di utilità è un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego.

 

Che cosa è una nuova varietà vegetale

 

La nuova varietà vegetale è una varietà vegetale nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti.

 

Che cosa è una topografia di prodotto a semiconduttori

 

La topografia di prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori. In tale serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

 

Requisiti per la brevettabilità

 

I requisiti per ottenere un brevetto d'invenzione sono:

 

   * novità: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;

 

·         attività inventiva: il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo; tale requisito è sostituito, nella caso di modello di utilità, dalla "particolare efficacia o comodità di applicazione" .

 

   * applicazione industriale: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;

 

   * liceità: il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

 

Non sono peraltro considerate invenzioni:

 

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;

 

- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;

 

- le presentazioni di informazioni;

 

- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

 

 

NOZIONI SUI MARCHI

 

Che cosa è un marchio d'impresa

 

Il marchio d'impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un'impresa produce o mette in commercio.

Possono costituire marchi d'impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.

 

Requisiti per la registrazione

 

Affinché uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è necessario che esso abbia i seguenti requisiti:

-          novità: è l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. La novità peraltro non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se trattasi di un marchio collettivo) o sia decaduto per non uso ultraquinquennale;

-           

-          capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri;

-          liceità: è la conformità all'ordine pubblico e al buon costume.

Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente

individuati dalla legge quali ad esempio:

   materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i

   segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno

   che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;

   sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

   sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa

   dell'affinità di prodotti o servizi;

   marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano nello Stato di

   rinomanza; i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto   

   d'autore, di proprietà industriale  o di altro diritto esclusivo;

   commercio;

   denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi

   finalità economiche nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso

   dell'avente diritto;

   comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità, per prodotti o servizi

   non affini, se esso goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto

   motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla

      rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.