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I Disegni e Modelli

Cosa si intende per Disegno o Modello

 

Per disegno o modello s’intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. Per prodotto s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi, tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. Per prodotto complesso s’intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.
Il disegno o modello è rilevante per una vasta gamma di prodotti dell’industria, della moda e dell’artigianato: dagli strumenti tecnici o medici agli orologi, gioielli ed altri beni di lusso; dagli accessori per la casa, giocattoli, mobili ed accessori elettrici, alle automobili e strutture architettoniche; dai motivi dei tessuti agli articoli per lo sport. I disegni o modelli sono anche importanti in materia di imballaggio e lancio sul mercato di un determinato prodotto.
Nel linguaggio di tutti i giorni, l’espressione disegno (bidimensionale) o modello (tridimensionale) viene di solito utilizzata per indicare l’aspetto esteriore e la funzione di un determinato prodotto. Per esempio, si dice che una poltrona ha un buon design quando il suo aspetto piace, ha una forma gradevole ed è comoda. Nel linguaggio delle imprese, progettare un prodotto significa svilupparne le caratteristiche estetiche e funzionali alla luce di elementi come la commerciabilità, i costi di produzione o la facilità di trasporto, l’immagazzinamento, la manutenzione e il riciclaggio.
Dal punto di vista dei diritti di proprietà industriale, invece, l’espressione disegno o modello fa unicamente riferimento agli aspetti estetici o decorativi di un prodotto (nell’esempio della poltrona, solo al suo aspetto) e non ai suoi caratteri tecnici o funzionali.

 

Requisiti di registrabilità

Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale.

Novità - Un disegno o modello si considera nuovo se nessun disegno o modello identico (o con irrilevanti modifiche) è stato divulgato anteriormente alla data del deposito della domanda di registrazione del medesimo.
Il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico non solo per effetto di un deposito / registrazione, ma anche se è stato esposto, messo in commercio o pubblicato in altro modo prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.
La normativa prevede però la possibilità di registrare un disegno o modello, nonostante una sua precedente divulgazione, in una serie di ipotesi fra cui: - il disegno o modello è stato rivelato a terzi sotto vincolo -esplicito o implicito- di riservatezza; - la divulgazione è avvenuta per abuso a discapito dell'autore del disegno; - la registrazione riguarda modelli o disegni divulgati dallo stesso autore nei dodici mesi precedenti (il cosiddetto “periodo di grazia”).
Quest’ultimo caso è particolarmente significativo perché permette ad un'azienda di registrare un modello dopo averne verificato, per circa un anno, il successo di pubblico; qualora il modello incontri i gusti del mercato, l'azienda ne chiederà la registrazione e solo allora sosterrà i costi della registrazione (ovviamente l'imprenditore avrà cura di non dimenticare il termine massimo di un anno).

Carattere individuale - Un disegno o modello si considera provvisto di carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi altro disegno o modello precedentemente divulgato.
Il disegno o modello sarà reputato provvisto di carattere individuale, quindi, se, in virtù delle sue caratteristiche, sarà in grado di imporsi nella mente dei consumatori - in quanto differente dai disegni o modelli preesistenti - e, conseguentemente, influenzarne, almeno in parte, le scelte di mercato, sulla base dell’aspetto complessivo delle forme e non di singoli elementi di identità o dissomiglianza.
Di particolare importanza è il concetto di utilizzatore informato: non ci si riferisce quindi al consumatore medio, ma all' "addetto ai lavori" cioè a colui che è in grado di cogliere differenze che sfuggono al consumatore medio.
Ovviamente nel determinare l'esistenza di questo requisito si tiene conto del fatto che molti mercati (quali quello dell'arredamento) sono affollati da un numero particolarmente elevato di modelli ed è difficile creare qualcosa di totalmente nuovo; in questi casi basta "quel qualcosa in più" per conferire carattere individuale ad un prodotto.

Tradizionalmente, i disegni o modelli registrabili attengono a manufatti come la forma di una scarpa, il disegno di un orecchino o la decorazione di una teiera. Oggi, tuttavia, in piena era digitale, la protezione si sta gradualmente estendendo ad una serie di altri prodotti e disegni, come gli elaboratori elettronici e gli apparecchi audiovisivi nonché le loro icone ed immagini.

I componenti dei prodotti complessi sono validamente registrabili come disegni e modelli se tali componenti rimangono visibili durante la loro normale utilizzazione e se possiedono i requisiti della novità e individualità.

Sono esclusi dalla registrazione:

- disegni e modelli che non soddisfano i requisiti di novità e/o sono privi del carattere individuale
- disegni e modelli considerati rispondenti esclusivamente alle funzioni tecniche di un prodotto. Tali caratteri tecnici o funzionali possono essere protetti, a seconda dei casi, da altri diritti di Proprietà Intellettuale come brevetti per invenzioni e per modelli di utilità o informazioni aziendali riservate (art.1 C.P.I.); o anche con il diritto d’autore, a condizione che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico. Spesso però accade che un nuovo prodotto unisca miglioramenti funzionali a caratteristiche estetiche innovative. Si pensi per esempio a un nuovo telefono cellulare: mentre il telefono può essere il risultato di una serie di miglioramenti delle componenti elettroniche e può, di conseguenza, essere protetto attraverso uno o più brevetti, la forma originale del telefono potrebbe essere registrata come modello. È, dunque, possibile richiedere entrambi i tipi di protezione, pur trattandosi dello stesso prodotto (in tal caso però dovranno essere presentate due distinte domande).
Se la domanda di registrazione comprende anche la richiesta di brevetto per modello di utilità, l’Ufficio invita l’interessato, assegnandogli un termine, a proporre istanza di limitazione, con facoltà di presentare una ulteriore domanda per modello di utilità (divisionale), che avrà effetto dalla data della prima domanda
- disegni o modelli per i quali le caratteristiche dell’aspetto del prodotto, devono essere necessariamente replicate nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto, in cui il disegno è incorporato o al quale è applicato, di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione; sono però registrabili i disegni o modelli che hanno lo scopo di consentire l’unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare
- disegni e modelli che incorporano simboli o emblemi ufficiali protetti, come ad esempio la bandiera di un Paese
- disegni e modelli ritenuti contrari all’ordine pubblico o al buon costume
- disegni contenenti speciali denominazioni o segni destinati a distinguere i prodotti, la cui protezione può essere conseguita solo con domanda a parte, ai sensi delle norme sui marchi.


Nullità della registrazione
La registrazione è nulla:

- se il disegno o modello non possiede i requisiti della novità e della individualità
- se è contrario all’ordine pubblico ed al buon costume
- se il titolare non aveva diritto ad ottenerla
- se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo o di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore
- se costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi indicati nell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, ovvero di altri segni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato
- se è in conflitto con un disegno o modello il cui diritto esclusivo decorra dalla data precedente.

 

Come registrare un Disegno o Modello Nazionale

Come registrare un Disegno o Modello Comunitario - Unione Europea

Come registrare un Disegno o Modello Internazionale

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento in materia di Brevetti - Marchi - Disegni o Modelli in Italia è il CODICE DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

 

 


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