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Attività soggette a verifica

ADEMPIMENTI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER INIZIO ATTIVITA’ DI MANUTENTORE DEL VERDE

CODICE ATECO 81.3: cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

Il “Manutentore del verde” allestisce, sistema e manutiene/cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell’impianto e alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie; gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali, in osservanza anche delle “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” (Vedi MATTM, 2017); applica la difesa fitosanitaria vegetali nei limiti delle leggi in vigore. E’ in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. E’ in grado di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici.
Il Manutentore del verde svolge l’attività professionale in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende, quali cooperative di manutenzione di aree verdi, punti vendita di settore, garden center, imprese specifiche di realizzazione e manutenzione di aree verdi.

L’art. 12 della Legge n. 154/2016 ha stabilito che l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’art. 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

Con Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018, modificativo e integrativo dell’Accordo dell’8 giugno 2017, è stato definito lo standard professionale e formativo per l’attività di manutenzione del verde. I corsi di formazione sono destinati al titolare d’impresa o al preposto facente parte dell’organico dell’impresa e a coloro che intendono avviare l’attività di manutentore del verde.

Con il suddetto Accordo del 22 febbraio 2018 sono stati individuati alcuni “casi di esenzione e/o di riduzione del percorso formativo”.
In particolare, sono esentati dall’obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame:

- Soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR e associate alla qualificazione di Manutentore del verde;
- Soggetti in possesso di Laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
- Soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
- Soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
- Iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
- Soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
- Soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- I soggetti che acquisiscono la qualificazione professionale regionale in esito a percorsi formativi autorizzati e riconosciuti ai sensi dell’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell’8 giugno 2017, fino alla data di stipula del presente accordo.

Al Registro delle Imprese non sono attribuite competenze specifiche per l’accertamento dei requisiti.
Tuttavia, l’attività di manutentore del verde deve essere considerata un’attività soggetta a specifica regolamentazione per la quale occorre attestare il possesso dei requisiti, così come per quelle attività soggette a preventiva autorizzazione, denuncia, Scia o comunicazione occorre dichiarare al Registro delle Imprese gli estremi dell’adempimento effettuato (v. da ultimo Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 maggio 2016).

Vedasi il

MODELLO - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI MANUTENTORE DEL VERDE 


Precisazione relativa all’aggiornamento delle visure/certificati
In mancanza di disposizioni che prevedano le modalità e le specifiche tecniche per la comunicazione e l’aggiornamento del dato, in visura e nei certificati non potrà essere data alcuna pubblicità relativa al requisito professionale dell’impresa e della persona qualificata.
La verifica del requisito ha la sola finalità di pubblicare il dato economico relativo all’esercizio dell’attività da parte dell’impresa.

Precisazione relativa alle Imprese Artigiane
L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e che implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da specifiche norme statali o regionali.
L’impresa quindi potrà richiedere l’annotazione nella sezione speciale imprese artigiane soltanto se il requisito professionale per l’esercizio dell’attività di manutenzione del verde è posseduto dal titolare dell’impresa artigiana o da un socio partecipante all’attività nelle società.

Precisazione relativa alle imprese iscritte al 25 agosto 2016
Nell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018 è stata inserita un’esenzione dal percorso formativo per le imprese iscritte alla data del 25 agosto 2016 che siano in grado di dimostrare un’esperienza almeno biennale (maturata alla data del 22 febbraio 2018) per il titolare, il socio con partecipazione di puro lavoro, il coadiuvante, il dipendente, il collaboratore familiare dell’impresa.
L’Accordo inoltre indica la presentazione di specifica documentazione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane entro il 22 febbraio 2020.
Per queste imprese si è in attesa ricevere apposite disposizioni volte ad indicare la competenza degli Enti camerali su tali aspetti, nonché a definire il regime amministrativo da applicare all’attività di accertamento e verifica dei requisiti professionali, attraverso l’individuazione delle modalità operative della regolarizzazione di tali soggetti.

Precisazione relativa alle imprese iscritte dopo il 25 agosto 2016
Le imprese che si sono iscritte nel Registro delle Imprese dopo il 25 agosto 2016 sono invitate a verificare il possesso di uno dei requisiti indicati dall’Accordo.
Per le imprese in possesso di uno dei requisiti non è richiesta alcuna comunicazione nei confronti del Registro delle Imprese.
Le imprese che non fossero in possesso di uno dei suddetti requisiti, sono invitate ad iscriversi ad un corso per conseguire l’attestato di idoneità.
Il Registro delle Imprese si riserva in futuro di effettuare verifiche sul possesso dei requisiti.


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