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Il commercio con l'estero

ATTENZIONE - Misure per l'emergenza COVID-19: rilascio documenti per l'estero - Modulo adesione stampa in azienda Certificato d'Origine

In conseguenza della sospensione dell'accesso dell'utenza negli uffici camerali, per ottenere il rilascio del Certificato d'Origine è necessario aderire al SERVIZIO DI STAMPA IN AZIENDA

 

Il Codice meccanografico

Il numero di posizione delle ditte operanti con l'estero, detto anche codice meccanografico, viene rilasciato alle imprese che svolgono attività di importazione e di esportazione.
Tale codice è composto da otto caratteri alfanumerici e rilasciato, a richiesta, alle imprese iscritte nel Registro delle imprese, agli organismi ed enti pubblici che solitamente svolgono transazioni valutarie e agli studi professionali che scambiano abitualmente servizi con l'estero.
A seguito di presentazione di domanda redatta su apposito modello (Scaricabile dal basso di questa pagina) e corredata del versamento dei Diritti di Segreteria di Euro 3,00, espletati gli accertamenti volti a verificare, a seconda dei casi, l'iscrizione al registro delle imprese, o l'attività svolta, viene rilasciato il codice con contestuale versamento dei diritti di segreteria camerali.
I dati raccolti dalla Camera di Commercio in appositi elenchi confluiscono in una apposita banca dati.

CONVALIDA ANNUALE Codice Meccanografico

In applicazione delle disposizioni introdotte dalla Circolare n. 3576/c del 6/5/2004 dell'ex Ministero delle attività produttive è stato introdotto l'obbligo - per le imprese in possesso del numero meccanografico (il codice numerico che identifica gli operatori abituali con l'estero) - di confermare annualmente il possesso del requisito della abitualita' di operatore con l'estero. La Circolare, infatti, dispone la sospensione del rilascio di attestazioni alle imprese che nell'arco di ventiquattro mesi non abbiano effettuato operazioni con l'estero o che non abbiano confermato annualmente la loro qualità di operatori abituali.
Il termine entro il quale va presentata l'istanza di convalida della propria posizione è stabilito al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione alla Camera di Commercio della richiesta di assegnazione del numero meccanografico o dell'istanza di convalida annuale.
Per quanto sopra, le imprese che hanno ottenuto l'assegnazione del numero meccanografico entro il 31/12/2007 dovranno presentare l'istanza di convalida alla Camera di Commercio entro il 31/12/2008, mentre per le imprese che hanno ottenuto l'assegnazione del numero meccanografico nel corso del 2008 la scadenza è fissata al 31/12/2009.
La convalida annuale può essere effettuata in due modalità:

- MODALITA' CARTACEA - con modulo cartaceo da presentare direttamente al Ufficio Commercio Estero della Camera di Commercio di Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 38, Caltanissetta.
Al modulo si prega di allegare:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- fotocopia di una fattura di importazione o esportazione dell'anno in corso;
- attestazione del versamento di € 3,00 da versare attraverso la piattaforma pagoPA - Per richiedere il relativo avviso di pagamento personalizzato, inviare una e-mail all'indirizzo segreteria.generale@cl.camcom.it 

oppure

- In alternativa, si può effettuare il versamento direttamente tramite POS (con carta di credito o carta bancomat) presso la Camera di Commercio

- MODALITA' TELEMATICA - in modalità telematica registrandosi come Utente Telemaco dal sito del Registro Imprese:
http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/pratiche/index.jsp
e accedere alla sezione Invio Pratiche. Alle le ditte che si registrano a TelemacoPay per la prima volta entro il 31/12/2008, Infocamere accrediterà 15,00 € di prepagato da utilizzare per la convalida e per l'interrogazione degli archivi camerali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Circolare Ministero Commercio Estero 20.7.1957
Successive modificazioni fino alla più recente n. 3255/C del 20.09.1991
Circolare ministeriale n. 3576/C del 6 maggio 2004

Deposito di atti

Le imprese esportatrici, per esigenze delle autorità commerciali di alcuni Paesi esteri, possono richiedere, su apposita domanda da redigere su carta intestata, il deposito agli atti come listini prezzi, certificati sanitari, autorizzazioni e simili.

 

Certificato di libera vendita

Alcuni Stati esteri (come la Thailandia, la Corea, il Perù, ecc.) richiedono, per essere sicuri che la merce importata nel loro Paese abbia libera circolazione nel Paese di origine e quindi sia stata sottoposta ai controlli della legislazione nazionale, richiedono questa certificazione.
L'ufficio commercio estero della Camera di commercio rilascia il certificato a seguito di apposita richiesta (redatta su carta intestata della Ditta o della società) corredata da un elenco completo o a campione dei propri clienti comprensivo dei dati identificativi, ovvero da copia delle fatture di vendita dei prodotti per i quali si chiede il certificato.

 

Visti di congruita' prezzi

Tra i documenti che accompagnano la merce nell'esportazione, la fattura commerciale consente di identificare la merce stessa, in quanto contiene, oltre a tanti altri elementi, l'esatta denominazione, la descrizione e la quantità della partita da esportate.
Sulle fatture destinate all'esportazione nei paesi arabi, su richiesta dell'interessato viene apposto il visto di congruità prezzi o semplicemente il "visto" da parte della Camera di Commercio.
Tale adempimento è normalmente richiesto all'esportatore e viene rilasciato solo dopo che sia stata verificata la congruità dei prezzi sulle fatture. Per ottenere il visto occorre presentare alla Camera di Commercio su carta intestata apposita domanda, corredata dalle fatture per le quali si chiede il visto in due copie di cui una con firma autenticata. Il richiedente deve dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità che i prezzi esposti sono conformi a quelli normalmente praticati sul mercato di esportazione. Alla richiesta non va applicata l'imposta di bollo. Vanno però versati i diritti di segreteria alla Camera di commercio.


Legalizzazione di firme

Per alcuni Paesi dell'America latina (Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perù, Repubblica Domenicana, Uruguay) e per alcuni Paesi arabi (Arabia Saudita, Emirati arabi, Giordania, Iran, Yemen (Rep. Araba) Libano, Libia, Kuwait, Oman, Zatar, Siria) è richiesta la legalizzazione delle firme apposte dai funzionari camerali sui certificati di origine e sulle fatture commerciali.
La legalizzazione delle firme sugli atti e documenti firmati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere, ove sia da queste richiesto, sono legalizzate da funzionari camerali di rango superiore a quelli che ha apposto la firma sui documenti.


Certificato d'origine ( Obbligo di richiesta telematica a partire dal 1 giugno 2019 )

I certificati d'origine sono documenti destinati a provare l'origine delle merci per esigenze commerciali e doganali. Per le merci destinate al mercato estero essi attestano la nazione o le nazioni in cui determinate merci sono state coltivate, estratte dal suolo, fabbricate o confezionate.
A cura del richiedente la richiesta redatta (in lingua italiana o in una delle lingue dell'Unione europea) su appositi moduli (composti dalla domanda, da un originale del certificato e da una copia di quest'ultimo), va inoltrata alla Camera di commercio nel cui ambito di competenza è prodotta la merce, o ha sede legale la società, ovvero il richiedente ha fissato il proprio domicilio.
Per consentire alla Camera di Commercio di svolgere l'attività di accertamento propedeutica al rilascio del certificato occorre - nel caso di merce per intero fabbricata in Italia - che la domanda rechi sul retro il luogo dove è stata fabbricata la merce. In aggiunta all'ubicazione dello stabilimento dovrà essere indicato il nome del fabbricante (o la ragione sociale della società).
In caso di merce acquistata per la rivendita all'estero da produttore che non vuole far conoscere i suoi dati identificativi, occorre che quest'ultimi siano consegnati in busta chiusa al responsabile dell'ufficio camerale che rilascia il certificato.
Qualora la merce, pur non essendo di produzione italiana, ha subìto in Italia trasformazioni sufficienti a conferirle origine italiana, occorre l'indicazione dell'operatore che ha effettuato l'ultima trasformazione e l'indirizzo dello stabilimento, o laboratorio dove questa è avvenuta.
Unitamente alla richiesta del certificato deve essere prodotta una copia della fattura di esportazione (recante l'intestazione dell'emittente completa di codice fiscale o partita IVA, luogo e data di emissione, numero progressivo, descrizione e quantità della merce, prezzo per unità e prezzo totale, timbro e firma dell'emittente in originale). La fattura di esportazione deve inoltre contenere l'esatta indicazione della destinazione finale della merce o del committente, qualora si tratti di una spedizione per conto terzi o di una merce spedita in una città dove viene selezionata per poi proseguire per un'altra destinazione.
La Camera di commercio restituisce al richiedente l'originale del certificato di origine, trattenendo ai propri atti la domanda, la copia del certificato e la fattura.

Obbligo di richiesta telematica a partire dal 1 giugno 2019

Il 18 marzo 2019 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha diramato nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l’estero, introducendo varie novità, tra le quali l’obbligo della richiesta telematica.

Nuove regole per il rilascio dei certificati di origine
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 62321 del 18 marzo 2019, ha diramato la guida contenente le nuove disposizioni in materia di rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero, in considerazione delle mutate esigenze del commercio internazionale, sia dell’emanazione del codice doganale comunitario e della revisione della linea guida europea dell’Associazione delle Camere di commercio ed industria europee – Eurochambres.
Tra le principali novità deve essere annoverata l'introduzione dell'obbligo, per tutti gli operatori iscritti al Registro Imprese, di presentazione della domanda in modalità digitale, a decorrere dal 1giugno 2019, tramite lo Sportello telematico Cert'O attivo su www.registroimprese.it

ATTENZIONE - Misure per l'emergenza COVID-19: rilascio documenti per l'estero - Modulo adesione stampa in azienda Certificato d'Origine

In conseguenza della sospensione dell'accesso dell'utenza negli uffici camerali, per ottenere il rilascio del Certificato d'Origine è necessario aderire al SERVIZIO DI STAMPA IN AZIENDA

Documentazione consultabile
- Nota ministeriale 62321
- Nuove disposizioni sul rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero
- Allegati

 

Carnets ATA

La convenzione doganale sul carnet ATA consente, a richiesta dell'interessato, la sostituzione dei documenti doganali ordinari, in uso in ciascun Paese per l'importazione e l'esportazione temporanea di merci, con un documento doganale internazionale che garantisce le Dogane del Paese di importazione temporanea i diritti doganali dovuti nel caso di mancata riesportazione delle merci.
In sintesi la convenzione doganale ATA ha lo scopo di facilitare la temporanea importazione di merci destinate ad esposizioni, fiere, congressi e manifestazioni similari.
Il carnet ATA, tanto all'entrata che all'uscita delle merci nei vari Stati aderenti alla Convenzione, esonera l'operatore dall'obbligo di depositare presso la dogana a garanzia, l'ammontare dei diritti doganali o di prestare una cauzione.
Il sistema è fondato sulla responsabilità, per ciascuno Stato aderente alla convenzione, di un Ente garante il quale, oltre ad emettere i carnets dal proprio paese, è chiamato al pagamento dei diritti d'importazione nel caso di mancata riesportazione delle merci introdotte in altro Paese.
In Italia il compito di Ente garante è svolto dall'Unione Italiana della Camera di Commercio. Per suo conto l’ Ente camerale provvede, a richiesta, alla consegna dei carnets.
Il rilascio del carnet è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di garanzia (polizza assicurativa).
Carnets TIR
I trasporti di merce effettuati, su veicoli stradali o su conteiners caricati su tali veicoli, senza interruzione di carico, attraverso una o più frontiere da un ufficio doganale di partenza di una parte contraente sino all'Ufficio doganale di destinazione di un'altra parte contraente, sono facilitati dai carnets TIR.
Detti documenti consentono la semplificazione degli obblighi doganali per i trasportatori di merci nei Paesi aderenti alla Convenzione sul trasporto internazionale di merci.
Al rilascio dei predetti carnets provvede la Camera di Commercio la quale accerta che il titolare o il legale rappresentante della Ditta di autotrasporti abbia firmato la dichiarazione di impegno nei confronti dell'Unioncamere (Unione nazionale delle Camere di Commercio) o sia iscritto nel registro TIR istituito presso quest'ultima.
Il registro TIR è disciplinato dal "Regolamento per la concessione della garanzia prevista dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci coperto con carnet TIR".
Per l'iscrizione nel registro occorrono i seguenti documenti:
- residenza in Italia;
- iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio della provincia ove l'azienda ha la sede legale;
- iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (sono esonerati da questo requisito i trasportatori per conto proprio);
- adeguata idoneità tecnica, morale e finanziaria.
L'idoneità tecnica viene rilevata attraverso la documentazione attestante la proprietà degli automezzi e l'organizzazione tecnica e commerciale adeguata ai trasporti internazionali; l'idoneità morale attraverso la certificazione del Casellario giudiziale e della Procura, le dichiarazioni dell'INPS e dell'INAIL comprovanti il regolare pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi e la certificazione antimafia; l'idoneità finanziaria attraverso le informazioni bancarie, l'elencazione dell'eventuale patrimonio immobiliare e la descrizione dell'entità del parco degli autoveicoli, dei containers e degli impianti e delle attrezzature.
Una prima istruttoria della pratica è effettuata dalla Camera di commercio che provvede ad inoltrare la documentazione all'Unioncamere corredata da un proprio parere. Il Presidente dell'Unioncamere decide sulla domanda di iscrizione sulla scorta di un parere formulato dal Comitato per l'ammissione al servizio TIR, operante presso la stessa Unione.
E' necessario altresì, secondo le prescrizioni regolamentari, che gli interessati presentino, per il tramite della Camera di Commercio, una garanzia fidejussoria o assicurativa il cui ammontare viene fissato dall'Unioncamere. Il fabbisogno di carnets è commisurato a due carnets per ogni automezzo (uno per il viaggio di andata ed uno per quello di ritorno).
L’Unione Italiana delle Camere di Commercio mette a disposizione degli operatori informazioni e moduli direttamente on-line dal sito:
http://www.unioncamere.net -> voce : Commercio Estero

 


PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
- Dott. Giuseppe Cassisa - Vice Segretario Generale
e-mail segreteria.generale@cl.camcom.it

Ufficio Commercio Estero
- Funzionario direttivo: Giovanni Savarino - e-mail giovanni.savarino@cl.camcom.it
- Istruttore direttivo: Giuseppe Sorce - tel. 0934530622 – e-mail giuseppe.sorce@cl.camcom.it
- Collaboratore amministrativo: Rosanna Messina – tel. 0934530621 – e-mail rosanna.messina@cl.camcom.it


Uffici amministrativi

Corso Vittorio Emanuele, 38
93100 CALTANISSETTA
Tel:0934530611  
segreteria.generale@cl.camcom.it 

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