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Registro Esercenti il Commercio (REC)

 

In virtù della riforma del commercio entrata in vigore il 23 aprile 1999, il Registro Esercenti il Commercio è stato soppresso per quanto riguarda le iscrizioni per l'esercizio del commercio, sia all'ingrosso sia al dettaglio.
Dal 2006 è soppresso il Registro anche per l'attività di somministrazione (Legge Bersani - Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006, n.248, artt.3, 4 e 11.
Pertanto la condizione preliminare per ottenere l'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune è il possesso dei requisiti professionali e morali.

Dal 24 aprile 1999 per esercitare l'attività di commercio al minuto (compreso il commercio su aree pubbliche) e di commercio all'ingrosso non è più prevista l'iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.): le verifiche dei requisiti morali e professionali (questi ultimi solo per il settore alimentare), previsti per esercitare il commercio, sono effettuate direttamente dai Comuni. Per il commercio all'ingrosso le verifiche vengono effettuate dalla Camera di Commercio quando la ditta si iscrive nel Registro delle Imprese.
Dal 24 aprile 1999 le specializzazioni merceologiche si riducono a due: settore alimentare e settore non alimentare. L'essere stati iscritti al R.E.C. settore alimentare, è uno dei requisiti per esercitare l'attività del commercio di alimenti al minuto e all'ingrosso fino al 23/04/2004.
L'iscrizione abilitante nel R.E.C., invece, continua ad essere dovuta per svolgere l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.).
Dal 5 maggio 2001 non occorre più l'iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande quando l'attività è svolta all'interno di attività ricettive. Il rilascio dell'autorizzazione comunale abilita ad effettuare unitamente all'attività ricettiva, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
Premesso che per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, in locali specificamente attrezzati per tale attività dal titolare dell'esercizio, i requisiti per ottenere l'autorizzazione comunale sono i seguenti:
Generali
- Aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato per norma di legge all'esercizio dell'attività commerciale;
- essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o straniero non comunitario residente in Italia e munito di permesso di soggiorno;
- Aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente (per i nati prima del 1/1/1952 è sufficiente la quinta elementare, per i nati dal 1/1/1952 è necessaria la licenza di terza media). E' comunque considerato in possesso del requisito chi dimostri di aver osservato per almeno 8 anni l'obbligo scolastico, anche se non ha conseguito il relativo diploma.
Morali (fatta salva la riabilitazione):
a) non essere stato dichiarato fallito;
b) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione (sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno);
d) non essere stato condannato per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà superiore a tre anni;
e) non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
f) non aver riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti;
g) non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, o per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
In caso di condanna per uno dei reati di cui ai punti D, E, F e G, il divieto di iscrizione al REC ha la durata di cinque anni, a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi modo estinta o, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
Professionali (alternativamente uno dei seguenti requisiti):
- aver frequentato con esito positivo corsi professionali riconosciuti dalla Regione riguardanti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- aver frequentato con esito positivo corsi di scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale;
- aver prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come operatori qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

Per informazioni, contattare:
- Dott.Giuseppe Cassisa
e-mail segreteria.generale@cl.camcom.it


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