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Il Registro Informatico dei Protesti

L’ufficio cura la pubblicazione dell’Elenco Ufficiale dei Protesti levati in provincia di Caltanissetta, inserendoli nel Registro Informatico, ai sensi della legge n.235/2000.
Si possono richiedere certificati e visure di esistenza o di non esistenza protesti per singoli nominativi, previa pagamento dei diritti di segreteria:
- Certificato = Euro 5,00
- Visura = Euro 2,00
- da versare attraverso la piattaforma pagoPA - Per richiedere il relativo avviso di pagamento personalizzato, inviare una e-mail all'indirizzo segreteria.generale@cl.camcom.it 

oppure

- In alternativa, si può effettuare il versamento direttamente tramite POS (con carta di credito o carta bancomat) presso la Camera di Commercio

 

E' possibile scaricare i vari modelli di domanda direttamente CLICCANDO IN FONDO A QUESTA PAGINA, seguendo le relative istruzioni:
ISTRUZIONI PER LE ISTANZE DI CANCELLAZIONE DEI NOMI E DEI DATI DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI
ai sensi della legge 18.8.2000, n.235.

Per CAMBIALI E TRATTE ACCETTATE protestate e pagate entro dodici mesi dalla levata del protesto
- DOMANDA DI CANCELLAZIONE da presentare al Presidente della Camera di Commercio, utilizzando l’apposito modello ed allegando la documentazione prevista

Per CAMBIALI E TRATTE ACCETTATE protestate e pagate dopo dodici mesi dalla levata del protesto
- DOMANDA DI ANNOTAZIONE da presentare al Presidente della Camera di Commercio, utilizzando l’apposito modello ed allegando la documentazione prevista

Per ASSEGNI protestati
Si premette che, ai sensi della normativa vigente, il Presidente della Camera di Commercio non è Autorità competente all’emissione di provvedimenti di cancellazione di assegni protestati.
Come è noto, l’art.2 della legge n.235/2000 - nel sostituire l’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n.77 – fa riferimento esclusivamente ai soli casi della cambiale e del vaglia cambiario protestati, che siano pagati dal debitore entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, ovvero alle ipotesi di levata di protesto illegittima od erronea.
Quindi, il Presidente della Camera di Commercio è l’autorità competente a decidere sulle istanze di cancellazione relative a cambiali o vaglia cambiari protestati mentre non ha lo stesso potere decisionale su istanze di cancellazione di assegni protestati, anche se pagati.
Il parere dell’Ufficio Legale dell’Unione Nazionale delle Camere di Commercio prot.n.4349/PS/ce del 18 maggio 2001 conferma le predette affermazioni.
Peraltro, i titoli di credito “cambiale”, “vaglia cambiario” e “assegno” hanno una diversa funzione poiché l’assegno, costituendo un mezzo di pagamento e non già, come la cambiale, uno strumento di credito, non può essere assoggettato alla medesima disciplina della cambiale.
Infatti, la disciplina dell’assegno è collocata in una fonte normativa diversa da quella della cambiale.
Inoltre, vi è la Sentenza della Corte Costituzionale n.317/90 con la quale è stato ritenuto che “non è irragionevole che il legislatore, nella sua discrezionale valutazione, non abbia previsto, per il traente di assegno bancario protestato, la possibilità – riconosciuta invece al debitore cambiario – di ottenere la cancellazione del proprio nome dal bollettino”……(omissis). Infine, vi è la Sentenza della Corte Costituzionale n.70 del 12 marzo 2003.
- Per la cancellazione di assegni protestati l’interessato potrà fare: ISTANZA al TRIBUNALE
- Dopo avere ottenuto il provvedimento di Cancellazione emesso dal Tribunale, l’interessato può fare richiesta di cancellazione del proprio nome dal Registro Informatico dei Protesti presentando istanza al Presidente della Camera di Commercio, utilizzando l’apposito modello.

RIABILITAZIONE del debitore protestato che ha adempiuto al pagamento degli effetti protestati (cambiali, tratte accettate, assegni) e che, trascorso un anno, non ha subito ulteriore protesto
- DOMANDA DI RIABILITAZIONE da presentare al TRIBUNALE
- Al Tribunale deve essere presentata anche una
- 1) Visura rilasciata dalla Camera di Commercio previo versamento dei diritti di segreteria pari a euro 2,00 per ogni anagrafica (nominativo e relativo indirizzo del soggetto protestato)

- da versare attraverso la piattaforma pagoPA - Per richiedere il relativo avviso di pagamento personalizzato, inviare una e-mail all'indirizzo segreteria.generale@cl.camcom.it 

oppure

- In alternativa, si può effettuare il versamento direttamente tramite POS (con carta di credito o carta bancomat) presso la Camera di Commercio.


Dopo avere ottenuto il provvedimento di Riabilitazione emesso dal Tribunale, l’interessato può fare richiesta di cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal Registro Informatico dei Protesti presentando istanza al Presidente della Camera di Commercio, utilizzando l’apposito modello.

CASI PARTICOLARI
Come comportarsi in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una cambiale, di un assegno bancario o circolare, di un libretto al portatore. Istruzioni pubblicate sul sito https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_11_1.page?tab=d

COSA FARE
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una cambiale, di un assegno bancario o circolare, di un libretto al portatore.

DOVE
Tribunale del luogo in cui la cambiale o l'assegno bancario sono pagabili o dove è stato emesso l'assegno circolare, o ancora del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

COME
Istanza per ottenere l'ammortamento della cambiale o dell'assegno.
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Domanda di ammortamento di cambiali
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una cambiale, se ne deve fare denuncia al trattario e poi, per ottenerne il pagamento, si deve chiederne l'ammortamento.
Atto richiesto: Decreto di ammortamento di una cambiale.
Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di Tribunale del luogo in cui l'assegno bancario è pagabile ovvero del luogo in cui vi sia uno stabilimento dell'istituto che ha emesso l'assegno circolare; o ancora del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.
Normativa di riferimento: art. 89, R.D.14.12.33, n.1669.
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Domanda di ammortamento di assegni bancari o circolari
Con il termine di ammortamento di un titolo di credito si indica quella procedura atta a privare della validità verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto e assicurarne il pagamento al proprietario dello stesso.
In caso quindi di smarrimento, sottrazione o distruzione di un assegno bancario o circolare, se ne deve fare denuncia al trattario o all'istituto emittente e poi, per ottenerne il pagamento, si deve chiederne l'ammortamento.
L'ammortamento non è previsto per gli assegni bancari emessi con la clausola "non trasferibile".
L'ammortamento dell'assegno bancario può essere richiesto solo dal beneficiario dell'assegno; l'ammortamento dell'assegno circolare può essere richiesto sia dal beneficiario che dall'istituto emittente.
Atto richiesto: Decreto di ammortamento di un assegno bancario o circolare.
Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di Tribunale del luogo in cui l'assegno bancario è pagabile ovvero del luogo in cui vi sia uno stabilimento dell'istituto che ha emesso l'assegno circolare; o ancora del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.
Normativa di riferimento: artt. 69/74 e 86, R.D.21.12.33, n.1736.

 

Contatti Ufficio Protesti:


Dirigente Dott. Giuseppe Cassisa

- Sig. Giovanni Savarino - Funzionario Direttivo

- Dott. Giuseppe Sorce - Istruttore Direttivo - Tel 0934530683

- Sig. ra Rita Enza Mistretta - Collaboratore - Tel 0934530614

email segreteria.generale@cl.camcom.it


Uffici amministrativi

Corso Vittorio Emanuele, 38
93100 CALTANISSETTA
Tel:0934530611  
segreteria.generale@cl.camcom.it 

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